Cass. pen. del 1985 (30/01/1985)


Il nuovo testo dell'art. 49 della legge notarile 16 febbraio 1913 n° 89, come sostituito dalla l. 10 maggio 1976 n° 333, non richiede piu' che la conoscenza dell'identita' della parte sia personale, cioe' anteriore all'attestazione, ma consente al notaio di raggiungere la certezza di tale identita' al momento della attestazione stessa, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. Tuttavia, l'accertamento notarile non deve avvenire esclusivamente attraverso un documento esibito dalla parte, poi rivelatosi falso, ma deve essere accompagnato da altre diligenti indagini. (Fattispecie in tema di falsita' ideologica relativamente all'attestato notarile di certezza dell'identita' personale della parte).

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