Cass. pen. del 2001 numero 27677 (10/07/2001)


A seguito della riproduzione del reato di omessa denuncia della scoperta fortuita di cose mobili o immobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, già previsto dagli articoli 48 e 68 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ora effettuata con l'articolo 87 del dlgs 29 ottobre 1999, n. 490, non è più prevista dalla legge come reato l'omessa denuncia da parte del detentore del bene culturale.

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