Cass. pen. del 1996 (02/02/1996)


Al reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n, 401, che punisce l'esercizio abusivo dell'attività di gioco e di scommessa, deve essere riconosciuta natura finanziaria poiché una quota degli importi delle scommesse per i giochi e concorsi indicati nell'articolo citato deve essere versato all'erario a titolo di tributo, che viene evaso nel caso di esercizio senza autorizzazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. pen. del 1996 (02/02/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti