Cass. pen. del 1987 numero 9424 (27/08/1987)
La titolarità del diritto soggettivo al risarcimento dei danni conseguenti alla morte di una persona é dall'ordinamento riconosciuta soltanto a coloro che sono legati al defunto da un vincolo previsto e tutelato espressamente dalla legge. La convivenza, sia pure protratta nel tempo more uxorio, non é direttamente tutelata e, in caso di morte per altrui fatto illecito del convivente il superstite non é legittimato a costituirsi parte civile.