Cass. pen. del 2001 numero 694 (24/01/2001)


L'articolo 2049 del codice civile fonda la presunzione di responsabilità del datore di lavoro sul duplice presupposto dell'esistenza del rapporto e del collegamento tra il fatto dannoso del dipendente e le mansioni disimpegnate, e non è necessario, perchè non richiesto dalla norma, un vero e proprio nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole e l'entità delle mansioni attribuite al dipendente, essendo sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, la cui ricorrenza risulta, per quanto già puntualizzato, insindacabilmente accertata. Tale rapporto si ravvisa ogni qual volta l'attività esercitata dal dipendente abbia, nella sua estrinsecazione apparente, determinato una situazione tale da agevolare o comunque rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, ancorchè egli abbia operato oltre i limiti delle sue effettive incombenze, senza tuttavia esorbitare dal rapporto lavorativo al punto da configurare una condotta del tutto estranea a questo.

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