Cass. pen. del 2001 numero 33896 (19/09/2001)


L'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore, ancor prima di essere riformato dalla legge 248/2000, sanzionava penalmente la detenzione di software pirata per "uso interno" nell'ambito di un'attività imprenditoriale caratterizzata da uno scopo commerciale. Pertanto, si deve ritenere che la "detenzione a scopo commerciale" sia equiparabile alla "detenzione per la commercializzazione". Lo scopo di lucro, indicato nella prima formulazione dell'articolo 171 bis della legge sul diritto d'autore (introdotto dal Dlgs 518/1992), si identifica in qualsiasi vantaggio di tipo patrimoniale, compreso il risparmio di spesa effettuato dall'imprenditore che utilizza programmi per elaboratore pirati.

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