Cass. pen. del 1985 (24/05/1985)


Nell'ipotesi in cui il notaio falsamente attesti di essere certo dell'identita' delle parti da lui non conosciute personalmente e preventivamente e' configurabile il delitto di falsita' ideologica non con riferimento a questa dichiarazione, ma alla implicita attestazione, non rispondente al vero, di avere preventivamente svolto un'attivita' di accertamento o di controllo con le modalita' previste dalla legge.

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