Cass. civile, sez. V del 2020 numero 27830 (04/12/2020)




Anche ove beneficiario finale del trust è lo stesso disponente e non si realizza, dunque, trasferimento alcuno del diritto di proprietà sui beni conferiti nel trust, l'imposta non è dovuta al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene a soggetto diverso dal disponente, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.

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