Cass. civile, sez. V del 2013 numero 21517 (20/09/2013)



La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. V del 2013 numero 21517 (20/09/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti