Cass. civile, sez. V del 2013 numero 17249 (12/07/2013)




Ai sensi del comma II bis, della nota all’art. 1 della tariffa allegata al DPR n. 131/1986, la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa postula che, in base alle risultanze anagrafiche, l'acquirente abbia la residenza (o presti attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di diciotto mesi. la realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza, che rappresenta un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, nella cui valutazione può, solo, tenersi conto - proprio perché non inerente ad un suo comportamento - della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento, circostanza neppure allegata nella specie; mentre, resta esclusa la rilevanza dei motivi per i quali i contribuenti non hanno fissato la residenza nel comune in cui e ubicato l'immobile acquistato.

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