Cass. civile, sez. V del 2013 numero 20308 (27/01/2013)



L'applicazione dell'imposta di registro proporzionale nel caso di conferimento immobiliare in società non viola il diritto comunitario. Nell'ordinamento italiano, i conferimenti di immobili trovano la loro regolamentazione nell'art. 4, lett. a), n. 1 e 2, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986. Infatti l'imposizione proporzionale con le aliquote previste nell'art. 4, lett. a), n. 1, rientra nella deroga accordata dall'art. 12 della direttiva, che consente l'applicazione di imposte in misura superiore all'1%, purché esse siano di ammontare non superiore a quelle previste per operazioni di carattere similare.

Nel caso di conferimento di immobili in società la determinazione della base imponibile per l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali non risente di passività ad esso inerenti (quali i mutui garantiti da ipoteca iscritta sugli immobili stessi) accollate alla società conferitaria, in quanto per le imposte catastali e ipotecarie, a differenza dell'imposta di registro, con riferimento a formalità che riguardano i singoli immobili, la base imponibile va determinata tenendo conto, come nella specie, del valore degli immobili in sè considerati, restando preclusa la detrazione dal relativo valore degli immobili, degli oneri e passività.

La definizione agevolata ex art. 15, L. n. 289 del 2002 si riferisce ai soli accertamenti, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio e processi verbali di constatazione e trattasi di ipotesi tassative previste dal legislatore che non consentono un'interpretazione estensiva della norma, di carattere eccezionale.

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