Cass. civile, sez. V del 2013 numero 21307 (18/09/2013)




L'art. 5 D.P.R. n. 642/1972 prevede che sono esenti dall'imposta di bollo, fra l'altro, le copie presentate ai competenti uffici "ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie", come norma di esenzione e, quindi eccezionale, con conseguente inapplicabilità ai casi non espressamente previsti. Tale dizione deve interpretarsi nel senso che l'indicata esenzione spetta solo quando funzione specifica della "copia" presentata sia permettere l'espletamento della procedura di tassazione, dovendosi escludere nel caso di copia di atto notarile "certificata conforme" da presentarsi in sede di registrazione, mancando anche il requisito della "redazione in un unico contesto" , previsto dalla citata normativa. Trova, quindi, applicazione l'art. 2 della tariffa all. A del citato D.P.R. n. 642/1972, che assoggetta a bollo le copie di atti notarili dichiarate conformi all'originale dal notaio rogante.

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