Cass. civile, sez. V del 2013 numero 22944 (09/10/2013)




I benefici fiscali sulla prima casa sono subordinati al raggiungimento dello scopo per il quale vengono concessi: in caso di vendita infraquinquennale di un immobile comprato con le agevolazioni c.d. prima casa, il mantenimento dell’agevolazione è accordato se il contribuente entro il successivo anno “proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. La dichiarazione di volontà, in tal senso espressa dell’acquirente, non è riferita ad una qualità astratta del bene, né costituisce una mera “dichiarazione di intenti” ma comporta l’assunzione di un vero e proprio obbligo verso il fisco, e, cioè, quello di adibire la casa acquistata a propria abitazione principale. Deve, perciò, affermarsi che il beneficio fiscale, concesso al momento della registrazione dell’atto in base alla sola dichiarazione di volontà predetta, possa esser conservato solo se il contribuente realizzi l’intento dichiarato entro il termine triennale di decadenza fissato (prima dal DPR n. 634/1972, art. 74 e poi dal DPR n. 131/1986, art. 76) per l’esercizio del potere di accertamento dell’Ufficio. Ciò vale sia nel caso di vendita infraquinquennale seguita dall’acquisto di altra abitazione entro l’anno, sia nel caso disciplinato dal primo comma della norma in esame, tenuto conto che l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” è, comunque, volta ad incentivare l’acquisto di un’unità immobiliare da destinare ad abitazione del compratore – in attuazione del precetto di cui all’art. 47 Cost. – nel Comune di residenza o (se diverso) in quello ove lo stesso svolge la propria attività, ed è subordinata: a) alla non possidenza di altro immobile idoneo ad essere destinato a tale uso; b) all’assunzione dell’impegno, mediante dichiarazione formale resa nell’atto di compravendita, di risiedere o voler stabilire la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile acquistato.

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