Cass. civile, sez. V del 2013 numero 11150 (10/05/2013)




In tema di imposta di successione, l'art. 510 c. c. , per cui possono giovarsi dell'inventario anche chiamati diversi da quello che ha fatto la dichiarazione, deve essere interpretato nel senso che i beneficiari non sono quelli che hanno accettato l'eredità puramente e semplicemente, né quelli decaduti dal beneficio, perché la redazione dell'inventario non può attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare; ne consegue che la contribuente che abbia accettato con beneficio di inventario ma solo per conto dei figli ed invece puramente e semplicemente per sé, era tenuta, ai sensi dell'art. 31, comma I, del d.lgs. n. 346/1990 (nel testo vigente "ratione temporis"), a presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla devoluzione ereditaria, non potendo perciò godere del trattamento più favorevole di cui all'art. 69 della l. n. 342/2000, riservato alle dichiarazioni di successione con scadenza posteriore al 31 dicembre 2000.

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