Basta la copia autentica dell'atto pubblico notarile ai fini della proposizione della querela di falso. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22469 del 26 settembre 2017)

La falsità dell’atto notarile può essere contestata per presunzioni ed è quindi sufficiente la querela di falso avverso la copia autentica. Non è necessario l’originale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso prende le mosse dal fatto della falsificazione della copia autentica dell'atto pubblico nella quale sarebbe stata inserita abusivamente la menzione relativa alla presenza di un'ipoteca giudiziale iscritta sul bene immobile oggetto dell'atto stesso. Nella fattispecie erano state rilasciate, prima delle copie autentiche "incriminate", due ulteriori copie autentiche nelle quali la menzione in parola non era presente. Se ne è dedotta la possibilità di ricavare per il tramite di presunzioni ex art. 2729 cod.civ. la prova della falsificazione, a fronte della quale il pubblico ufficiale ben avrebbe potuto controdedurre offrendo la prova contraria, consistente nell'esibizione dell'originale (ciò che non è avvenuto).

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