Falso ideologico ed utilizzo di strumenti informatici. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 12576 del 18 marzo 2013)

La nozione di atto pubblico comprende, non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti e immediati nei rapporti tra privati e P.A., ma anche gli atti interni. Tali devono intendersi, sia quelli destinati a inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano (come nella specie) nel contesto di una complessa sequela procedimentale, conforme o meno allo schema tipico e ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi… La condotta del Pubblico Ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integri una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo. Questo riguarda sia l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo, in entrambi i casi, le due distinte articolazioni della fattispecie penale: l’ipotesi che la falsità riguardi direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria e l’ipotesi che riguardi, invece, contesti programmatici specificamente destinati a elaborare dati e informazioni, come prescritto dall’ultima parte della stessa norma sostanziale… Inoltre, la materialità del fatto esclude che le false operazioni informatiche fossero ascrivibili a una leggerezza dell’agente o a un errore scusabile su una norma extrapenale: le disposizioni che puniscono i falsi sono basate su un criterio discretivo ossia che la condotta incriminata abbia o meno messo in pericolo il bene della pubblica fede, con particolare riferimento al dovere del funzionario pubblico o del privato di attestare la verità in ordine a fatti rilevanti dal punto di vista giuridico destinati ad essere documentati a fini probatori nell'atto pubblico.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie sottoposta all''attenzione della S.C. un agente di polizia che aveva ricevuto un verbale attestante il superamento dei limiti di velocità, aveva modificato più volte nel sistema informatico i dati relativi al momento della intervenuta notificazione. Assodato che gli atti endoprocedimentali condividono la natura pubblica di quello terminativo del procedimento e rilevato come la previsione di cui all'art.491 cod.pen. riguarda sia il caso in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo, sia quello in cui il primo sia del tutto autosufficiente, la condotta dell'agente è stata reputata integrare gli estremi del falso ideologico.

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