Cass. Pen. sez. VI del 2018 numero 58225 (21/12/2018)



Stante la non riferibilità al contratto di compravendita di una funzione di attestazione di verità in ordine all'esistenza di garanzie reali o di vincoli derivanti da pignoramento o da sequestro sul bene oggetto della cessione, deve escludersi in radice la configurabilità del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico in relazione a false dichiarazioni rese dalle parti al notaio rogante in ordine alla libertà del bene.

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