Cass. civile, sez. I del 1999 numero 9696 (11/09/1999)


Ai sensi dell' art. 343, primo comma c.p.c., nel testo anteriore alla modifica di cui all' art. 51 della legge n. 353 del 1990, l' appello incidentale doveva essere proposto a pena di decadenza nella comparsa di risposta depositata in cancelleria o depositata e scambiata nella prima udienza davanti al consigliere istruttore; pertanto (con riferimento a fattispecie antecedente l' entrata in vigore della novella) è tempestivo l' appello incidentale allorquando si dia atto nel verbale della prima udienza che è stata deposita comparsa di risposta con appello incidentale quand' anche al momento della deliberazione della sentenza detta comparsa non risulti agli atti; infatti, poiché il processo verbale d' udienza è atto pubblico, il medesimo, in assenza di contestazioni sulla sua forma e contenuto, fa piena prova del deposito della comparsa con appello incidentale con quanto ne consegue in punto di tempestività del gravame, mentre alla mancanza materiale dell' atto può ovviarsi mediante l' acquisizione delle copie della comparsa inserite nel fascicolo d' ufficio o in quelli delle altre parti costituite o attraverso il procedimento di ricostruzione dell' atto mancante in applicazione analogica delle disposizioni del codice di procedura penale.

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