Trattamento di fine rapporto e morte del prestatore di lavoro



L'art. 2122 cod.civ. prevede, a favore di determinati congiunti del prestatore di lavoro subordinato, il diritto di percepire l'indennità di cessazione del rapporto (c.d. TFR) maturata dal prestatore di lavoro subordinato che sia defunto senza averla riscossa.

Il primo ed il secondo comma della norma citata stabiliscono che, in questo caso, le indennità relative al trattamento di fine rapporto devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

Ai sensi del comma 17 dell'art. 1 della legge 76/2016 (con la quale sono state introdotte le unioni civili e i contratti di convivenza) "In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile",

Il predetto art.2122 cod.civ. prosegue stabilendo che la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

Come è evidente, questa attribuzione interviene in maniera del tutto indipendente dalle regole che disciplinano la successione a causa di morte per quanto attiene all'ordine dei successibili nota1. Anche la misura della ripartizione agli aventi diritto, secondo un criterio ancorato allo stato di bisogno di ciascuno, non è sicuramente consonante rispetto alla determinazione delle quote che è connessa alla regole della successione legittima.

V'è tuttavia di più: occorre infatti considerare quale sia la natura delle somme che sostanziano la detta indennità.

Qualora alla stessa dovesse essere riconosciuta natura di retribuzione accantonata, la cui erogazione fosse stata differita per il tempo in cui il prestatore di lavoro avesse cessato la propria attività, ne seguirebbe la ricomprensione della medesima nel patrimonio del de cuius (Corte di Appello di Napoli, 23/03/1984 ) nota2. Diverrebbe tuttavia non giustificabile la attribuzione effettuata in base a principi che la sottraggono alle norme in tema di successione a causa di morte nota3.

Secondo l'interpretazione del tutto prevalentenota4, in considerazione degli aspetti citati, si tratterebbe di una fattispecie acquisitiva che ha quale presupposto la morte di un soggetto, ma che interviene jure proprio : il diritto sorge in capo a ciascuno dei titolari non quale esito di una vicenda di acquisto derivativo.

Le indennità non tanto avrebbero natura di retribuzione accantonata (qualifica alla quale seguirebbe l'appartenenza di esse all'asse ereditario in quanto diritto di credito già facente capo al de cuius nota5) quanto possederebbero natura previdenziale, con ciò spiegandosi la peculiare attribuzione effettuata dalla legge nota6.

A differenza di quanto abbiamo constatato per i primi due commi, il III comma dell'art. 2122 cod.civ. configura invece un caso ordinario di acquisto jure successionis, statuendo che in mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

Note

nota1

In questo senso parte della dottrina (Cattaneo, Le vocazioni anomale, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 461; Mengoni, Successioni per causa di morte. Successione legittima, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1983, p. 213 e Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p. 551) configura questa ipotesi come una "successione anomala legale", cioè una situazione nella quale la legge regola con norme speciali la successione in beni determinati o in complessi di beni, in deroga al principio di unità della successione che informa la disciplina successoria contenuta nel secondo libro del codice civile.
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nota2

Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, p. 232.
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nota3

Detta critica peraltro non rileverebbe se si considerasse l'ipotesi in esame una successione anomala, per la quale è pienamente ammissibile una vocazione successoria diversa rispetto all'ordinaria, senza, tuttavia, che ciò implichi il venir meno del carattere successorio della disposizione.
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nota4

Santoro Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1978, p. 262 e Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 366, contra Mengoni, Successione per causa di morte. Parte speciale: successione legittima, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol. XLIII, t.2, Milano, 2000, p. 219, il quale ravvisa in tale fattispecie una successione nella quale la legge predetermina i soggetti successori; laddove essi non esistano al momento dell'apertura della successione, detti beni saranno devoluti secondo le indicazioni testamentarie del de cuius o, in mancanza, secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122, ultimo comma cod. civ. (ciò risulterebbe conforme anche a quanto disposto da Corte Cost., 8/72 ).
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nota5

Sostiene questa tesi Ieva-Rastello, Le c.d. successioni anomale, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 632.
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nota6

Santoro Passarelli, op.cit., p. 254.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • CATTANEO, Le vocazioni anomale, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • IEVA RASTELLO, Le c.d. successioni anomale, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, 1994
  • MENGONI, Successione per causa di morte.Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.,dir. Cicu e Messineo, 1983
  • SANTORO PASSARELLI, Nozioni di diritto del lavoro, Napoli, 1978

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