Tribunale di Perugia del 2015 numero 746 (17/04/2015)



In linea di principio, l'assicurazione sulla vita non entra nell'asse ereditario e, ai sensi dell'art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione; l'atto di designazione del beneficiario è infatti un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio in base alla promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell'evento assicurato; conseguentemente, l'obbligazione di pagamento gravante sull'assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la morte dell'assicurato, evento assicurato, rappresenta il mero momento di consolidamento del diritto già acquisito inter vivos e non mortis causa.

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