Assicurazione della vita a favore del terzo: il diritto in favore di coloro che siano identificati come "eredi" avviene pur sempre Jure proprio e non jure successionis. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 11421 del 30 aprile 2021)

La designazione generica degli «eredi» come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dal secondo comma dell'art. 1920 c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell'indennizzo assicurativo. Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione delia quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto, la fattispecie di cui all'art. 1920 cod.civ., che costituisce una specificazione della struttura negoziale di cui all'art. 1412 cod.civ. (contratto a favore di terzo nel quale la prestazione deve essere eseguita dopo la morte dello stipulante) costituisce una anomalia rilevante rispetto ai principi generali, dal momento che consente, con una rilevante commistione tra elementi negoziali inter vivos e mortis causa, di individuare e di revocare successivamente il beneficiario anche con testamento. L'elemento nodale della figura è la considerazione della natura giuridica del diritto in favore del beneficiario dell'assicurazione: non si tratta di un diritto scaturente dalla successione a causa di morte, ma di un diritto che nasce jure proprio in capo a ciascun beneficiario in virtù del contratto. Ciò premesso, le SSUU hanno affermato i seguenti principi in tema:
- La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
- La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita (mancando una diversa ed inequivoca volontà del contraente) non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, bensì una quota uguale dell’indennizzo assicurativo.
- Venendo meno taluno dei beneficiari prima del contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

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