Revoca del beneficio (assicurazione a favore di un terzo)



La revoca del beneficio a favore del terzo prevista in riferimento al contratto di assicurazione, è disciplinata dall'art. 1921 cod.civ..

La designazione del terzo beneficiario effettuata nell'ambito del contratto di assicurazione a favore di un terzo è sempre revocabile, anteriormente alla verificazione dell'evento, con le stesse forme con le quali può essere fatta ai sensi dell'art. 1920 cod.civ. (vale a dire con dichiarazione apposita o anche per testamento). Ciò pure quando il beneficiario avesse già dichiarato di volersi avvantaggiare dell'attribuzione nota1. Non si applica pertanto la regola generale di cui all'art. 1411 cod.civ., secondo la quale, una volta che il terzo ha dichiarato di voler profittare del beneficio la stipulazione è irrevocabile nota2.

La designazione, al contrario, è irrevocabile nei casi che seguono:

  1. successivamente alla verificazione dell'evento, qualora il beneficiario ha dichiarato la sua intenzione di volerne approfittare;
  2. anteriormente all'evento, soltanto se il promittente abbia rinunciato per iscritto al diritto di revocanota3 ;
  3. qualora la revoca intervenga da parte degli eredi del contraente in esito al decesso del medesimo. La designazione del terzo (quand'anche fosse stata dichiarata irrevocabile dal disponente) è  priva di effetti anche quando il beneficiario abbia attentato alla vita dell'assicurato. Se essa è stata effettuata a titolo di liberalità ne è sempre possibile la revoca per ingratitudine o sopravvenienza dei figli (art. 1922 cod.civ.).


Note

nota1

Il potere di revoca viene qualificato in dottrina come un diritto personale del contraente intrasmissibile agli eredi: così Salandra, Dell'assicurazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.399.
top1

nota2

Conforme Nanni, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1712.
top2

nota3

Anche la rinuncia al potere di revoca è un atto unilaterale che si ritiene essere non recettizio, ma che deve essere comunicato all'assicuratore onde evitare il rischio che questi paghi un creditore apparente (cfr.Donati, Trattato di diritto delle assicurazioni private, vol.III, Milano, 1956, p.609).
top3

 

Bibliografia

  • DONATI, Trattato di diritto delle assicurazioni private, Milano, III, 1956
  • NANNI, Inefficacia della novazione , Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • SALANDRA, Assicurazione, Bologna-Roma, Comm.cod.civ.Scialoja-Branca, 1966


Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Revoca del beneficio (assicurazione a favore di un terzo)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti