Codice Civile art. 1920


ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO
1. E' valida l' assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
2. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all' assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l' attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
3. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell' assicurazione.

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