Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. (Risoluzione N. 76/E, Agenzia delle Entrate)

Leggi il testo completo della Risoluzione N. 76/E, dell'Agenzia delle Entrate avente ad oggetto "Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita".

Commento

(di Daniele Minussi)
Stipulare una polizza assicurativa per creare una sostanza esente da imposte di successione in favore di figli, coniuge oppure semplicemente altri beneficiari? Potrebbe essere più difficile: con la risoluzione dell'AE in esame infatti si mette a fuoco la distinzione
introdotta sulla base dei commi 658 e 659 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che hanno ridefinito il quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. E' stata infatti limitata, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita.
La distinzione tra componente "demografica" e componente "finanziaria" della polizza, che costituisce la base per una tassazione avente un impatto non irrilevante, viene a colpire un'area che prima della modifica era connotata da un'esenzione franchigia assoluta, ma soprattutto viene a creare una possibile incertezza interpretativa della quale nessuno sentiva il bsogno.

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