Divisione giudiziale di beni ereditari: in caso di parità di quote e contestuale richiesta di assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle singole quote è necessario l’intervento del giudice. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 407 del 10 gennaio 2014)

Nella divisione di comunione ereditaria con parità di quote, qualora alcuni dei condividenti vogliano mantenere la comunione con riferimento alle quote loro spettanti, ottenendo l'assegnazione congiunta di una quota pari alla somma delle loro singole quote, deve ritenersi sussistere, ai sensi dell'art. 729 c.c., un'ipotesi di porzioni diseguali, con conseguente impossibilità di procedere all'assegnazione delle quote mediante sorteggio e necessità, quindi, di disporre l'attribuzione delle stesse da parte del giudice, atteso che l'alterazione dell'originaria uguaglianza delle quote ereditarie, dovuta alla richiesta di alcuni coeredi di attribuzione di una porzione corrispondente ad una quota pari alla somma delle singole quote loro spettanti, determina un inevitabile riflesso sulle modalità di attuazione della divisione e giustifica la mancata adozione del criterio di estrazione a sorte.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico tra sette condividenti sei avevano chiesto l'assegnazione congiunta ed indivisa dei beni, pure comodamente divisibili. La conseguente formazione di due lotti, uno dei quali composto da una porzione avente valore pari a 6/7 e l'altra pari ad 1/7 è una situazione che impedisce radicalmente che possa avere luogo il sorteggio, venendo a configurare in fatto un'ipotesi riconducibile a quella di cui al n.2 dell'art.729 cod.civ..

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