Comunione ereditaria incidentale. Quando più condividenti le cui quote, sommate, superino quella di colui che possiede la maggiore, prevale l'attribuzione a costoro. (Tribunale di Catania, Sez. III, sent. n. 1473 del 6 maggio 2020)

Nello scioglimento della comunione ereditaria, in ipotesi di immobili non divisibili, deve privilegiarsi la richiesta di attribuzione del titolare della quota maggiore ovvero, come nel caso in esame, dei condividenti che abbiano fatto richiesta congiunta di attribuzione nelle loro porzioni e le cui quote, sommate tra loro, superino la quota maggiore del condividente antagonista.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Corte di merito ha logicamente interpretato il criterio di cui all'art. 729 cod.civ., pervenendo all'attribuzione del bene non divisibile ai condividenti che, pur non essendo titolari, se singolarmente considerati, la quota maggiore, avessero tuttavia domandato l'assegnazione congiunta. Per tale via, infatti, la porzione complessivamente loro spettante, si palesava come di entità maggiore rispetto alla quota del condividente titolare della porzione quantitativamente più importante se valutata in relazione ad ognuna delle altre. E' appena il caso di osservare come, in tal modo, la comunione possa dirsi sciolta soltanto con riferimento al contitolare non attributario, permanendo in capo a tutti gli altri, sia pure con quote di peso differente rispetto a quello originario.

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