Scioglimento della comunione ereditaria ed estrazione a sorte. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 11857 del 6 maggio 2021)

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 cod.civ. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. Ne consegue che, a fronte della richiesta della parte di attribuzione di una delle quote di identico valore, il giudice non è obbligato a darvi seguito, avendo solo l'onere di adeguatamente giustificare la scelta in favore della conferma ovvero della deroga al principio del sorteggio, con onere motivazionale più pregnante in tale ultima evenienza, attesa la necessità di porre un limite all'applicazione della volontà del legislatore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La discrezionalità del criterio dell'estrazione a sorte è stata più volte affermata nella giurisprudenza della S.C.: così è stato deciso come il giudice possa anche decidere in base ad altri elementi, quali ad esempio la presenza di documenti comprovanti tentativi di bonario accomodamento (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 5866/2014), la situazione di materiale disponibilità già stabilizzatasi nel tempo tra i condividenti (Cass. Civ., Sez. II, 26616/2014), oppure ancora fattori soggettivi di apprezzabile opportunità (Cass. Civ., Sez. II, 4426/2017). Si pensi anche al preesistente rapporto locativo in essere con uno dei coeredi (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23395/2017).

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