Divisione ereditaria: derogabilità del criterio dell’estrazione a sorte dei lotti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4426 del 21 febbraio 2017)

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.

Commento

(di Daniele Minussi)
La situazione fattuale dei beni ereditari da dividere (loro natura, funzione concretamente svolta, motivi legati all'opportunità anche su base semplicemente soggettiva) può condurre il giudice a non seguire il criterio legale che, nell'ipotesi di quote di diritto eguali, conduce all'estrazione a sorte dei lotti divisionali che fossero stati composti. Nello stesso senso si veda Cass. Civ., Sez. VI-II, 5866/2014 in base alla quale il Giudice può anche decidere in base alla presenza di documenti comprovanti tentativi di bonario accomodamento), nonchè Cass. Civ., Sez. II, 26616/2014 (che è pervenuta allo stesso esito in considerazione della situazione di materiale disponibilità già stabilizzatasi nel tempo tra i condividenti).

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