Codice Civile art. 678


ACCRESCIMENTO NEL LEGATO DI USUFRUTTO

1. Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l' accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l' usufrutto.
2. Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

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