Collegato di diritti non omogenei ed accrescimento



E' vivamente disputata l'ammissibilità dell'accrescimento tra il legato avente ad oggetto la proprietà e quello dell'usufrutto (ovviamente a beneficio di soggetti diversi).

In proposito suole essere riferita una duplicità di ipotesi: l'una per il caso che il testatore non abbia espressamente disposto l'accrescimento, l'altra per quello in cui invece l'abbia previstonota1.

Se Tizio lega a Primo la proprietà dell'appartamento posto in Via Appia ed a Secondo l'usufrutto sullo stesso bene, la volontà del disponente viene interpretata nel senso di una duplicità di benefici che non implicano alcun diritto di accrescimento reciproco.

Se invece Tizio lega a Primo la proprietà ed a Secondo l'usufrutto dello stesso bene, parallelamente disponendo che Primo prenda parte immediatamente al godimento della cosa, la disposizione merita un'operazione interpretativa.

Il punto nodale consiste nell'apprezzamento della natura del diritto di usufrutto lasciato con tutta evidenza sia a Secondo sia a Primo.

Qualora l'oggetto del lascito dovesse individuarsi in un cousufrutto (=comunione nell'usufrutto) l'accrescimento non potrà avere luogo: defunto Primo, l'usufrutto non spetterà per l'intero a Secondo. Questi rimarrà titolare dell'usufrutto per la metà, mentre gli eredi di Primo dovranno essere considerati proprietari pieni per un mezzo, nudi per la residua metànota2.

Nel caso in cui invece l'oggetto del legato dovesse essere individuato in un usufrutto congiuntivo, è aperta la via per l'operatività dell'accrescimento, che segue in virtù della struttura del diritto.

In definitiva si tratta di una questione di interpretazione della volontà del testatore: sembra ragionevole che, in difetto di specificazioni non si possa presumere la congiuntività dell'usufrutto e, conseguentemente, l'efficacia dell'accrescimento.

Note

nota1

Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, t.2, Milano, 1982, p.528.
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nota2



Non si deve cioè ritenere che per effetto della comunione di godimento si abbia anche una vocazione dellusufrutto potenzialmente solidale (come affermano Pugliese, Usufrutto, uso, abitazione, in Tratt. dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1972, p.57 e Palazzo, voce Accrescimento, in Enc.dir., 1987, p.53), giacchè questultima è propria solo dellusufrutto congiuntivo.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • PALAZZO, Accrescimento, Enc.dir.
  • PUGLIESE, Usufrutto, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da rescigno, VIII, 1972

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