Temporaneità del diritto di usufrutto



La legge prevede che l'usufrutto possa essere solamente temporaneo. Quando esso sia stato attribuito ad una persona fisica (fermo restando che può ben avere una durata specificamente determinata) non puó oltrepassare la durata della vita di questa. Qualora l'usufrutto sia stato invece costituito a favore di un ente dotato di soggettività, non può comunque eccedere i trent'anni (artt. 979 e 1026 cod.civ.) nota1.

Da notare che la facoltà di disposizione dell'usufrutto è strettamente correlata alla sua durata. Se Tizio, usufruttuario vitalizio, intende alienare il proprio diritto, lo può fare limitatamente alla "quantità" di diritto di cui è titolare. Se dunque aliena l'usufrutto a Caio e muore il giorno dopo, anche il diritto acquistato da Caio si estinguerà. Se Tizio avesse acquistato l'usufrutto per anni cinque, ben potrebbe alienare tale suo diritto, indipendentemente dalla sua permanenza in vita, ovviamente nei limiti dei cinque anni.

Quanto precisato vale anche per quanto attiene alla disponibilità per testamento.Caio, usufruttuario vitalizio, non potrà disporre per testamento del proprio diritto: una volta venuto meno infatti si estinguerà necessariamente anche l'usufrutto, la cui durata era per l'appunto commisurata alla vita di Caio.Diversamente sarebbe nel caso in cui Caio fosse titolare dell'usufrutto che gli fosse stato venduto da Sempronio, usufrutto costituito per tutta la durata della vita di quest'ultimo.

E' possibile che Caio disponga dell'usufrutto, di cui pure risulta titolare, con un testamento?
E' ben vero che l'art. 979 cod.civ. prevede che la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, ma questa disposizione si riferisce ai limiti temporali del diritto in fase di insorgenza, di nascita, di conformazione dello stesso.Tale momento deve essere identificato nella costituzione dell'usufrutto a favore di Sempronio. Alla durata della vita di costui occorre badare per verificare la possibilità di disposizione a causa di morte da parte di Caio, subacquirente successivo.Al quesito occorre pertanto rispondere positivamente: Caio potrà dunque disporre con testamento del diritto di usufrutto che si trova nel suo patrimonio, diritto che in ogni caso avrà termine con la morte di Sempronio.
Per questi motivi è possibile anche ipotizzare una successione regolata per legge, nella quale rientri un diritto di usufrutto che venga devoluto agli eredi dell'usufruttuario (cfr.Cass. Civ., Sez. II, 8911/2016) nota2 .

Talvolta può non essere chiaro a favore di quale soggetto deve intendersi costituito l'usufrutto. Si pensi al caso in cui Tizio, di anni 90, abbia a donare a Caio la nuda proprietà di un immobile, con riserva dell'usufrutto in favore di un soggetto terzo, nella specie a Mevio, di anni 30, ex art. 1411 cod.civ.. E' evidente che parlare di "riserva" parrebbe alludere al fatto di trattenere l'usufrutto in favore del donante stesso, per poi reindirizzarlo (dunque nei limiti della vita del donante stesso) in favore di Mevio. Diversamente a dirsi sarebbe nell'ipotesi in cui Tizio avesse a donare direttamente l'usufrutto del bene a Mevio e la nuda proprietà a Caio. In senso non perspicuo, si veda Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 29891 del 27 ottobre 2023.

Note

nota1

Con tali limiti temporali il legislatore ha cercato di contemperare due opposte esigenze: garantire una certa autonomia privata ed assicurare il migliore e più razionale sfruttamento dei beni. E' quindi esclusa ogni pattuizione contraria intesa ad attribuire un godimento perpetuo del bene. Cfr. Palermo, L'usufrutto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, pp.109 e ss.; Barbero, L'usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952, p.426.
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nota2

Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.541.
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Bibliografia

  • BARBERO, L’usufrutto e i diritti affini, Milano, 1952
  • PALERMO, L'usufrutto, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982

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