Ammissibilità della donazione con riserva di usufrutto da parte del nudo proprietario



L'ammissibilità di una riserva di usufrutto contenuta in un atto di donazione che fosse posto in essere dal soggetto titolare della sola nuda proprietà è questione correlata alla natura giuridica dell'atto traslativo del diritto munito della clausola di riserva.

Il caso pratico si verifica quando Primo, pieno proprietario, dona a Secondo la nuda proprietà di un bene immobile, riservandosi l'usufrutto vitalizio sul bene. Secondo, a propria volta, desidera donare a Terzo la nuda proprietà del bene, riservando a sè, a far tempo ovviamente dal momento in cui si produrrà la consolidazione, l'usufrutto sul bene medesimo.

La natura dell'atto di disposizione del diritto munito di parallela clausola di riserva di usufrutto a favore del disponente stesso è disputata.

Secondo la tesi del "doppio negozio" nota1 l'atto avrebbe ad oggetto la piena proprietà del bene. Il destinatario dell'attribuzione a propria volta ritrasferirebbe il diritto di usufrutto all'originario titolare della proprietà piena. Qualora dovesse aderirsi a questa impostazione, Terzo evidentemente non potrebbe costituire a favore di Secondo un usufrutto che ancora non esiste, poichè è vigente in capo a Primo: qualcuno ha osservato che una siffatta disposizione si porrebbe in contrasto con l'art.771 cod.civ., che vieta la donazione di beni futuri.

La teoria del "doppio negozio" è stata infatti sottoposta a giustificate critiche da parte della dottrina più recentenota2 , che ne ha evidenziato l'assoluta artificiosità.Prevale dunque il contrario orientamento in base al quale la donazione con riserva d'usufrutto consiste in un negozio unico che produce semplicemente il trasferimento della nuda proprietà, permanendo per deductio l'usufrutto in capo al disponente.

Seguendo questa opinione, si può dire superata, in relazione al quesito in esame, la questione relativa al divieto di donazione di bene futuro. Non esiste infatti nessun atto di disposizione del secondo donatario (Terzo) nei confronti del donante Secondo poichè è costui che, nudo proprietario al tempo dell'attribuzione a Terzo, opera la deductio ora per allora. L'operatività concreta della reservatio risulta intrinsecamente connessa alla sopravvivenza del secondo disponente (Secondo) rispetto al primo riservatario (Primo).

E' evidente che se Secondo premorisse a Primo non potrebbe sortire efficacia alcuna la riserva di usufrutto contenuta nell'atto di disposizione a favore di Terzo. Costui acquisterebbe il diritto di nuda proprietà destinato a divenire pieno solo alla morte di Primo.

Nel caso in esame, la costituzione del diritto di usufrutto con la riserva in proprio favore da parte del nudo proprietario va dunque considerata come una costituzione di usufrutto non tanto a termine iniziale (destinata cioè ad avere efficacia quando si estinguesse il primo usufrutto) quanto da intendersi sottoposta, oltre che a termine, anche a condizione sospensiva il cui evento consiste nella premorienza di Primo a Secondo.

Tale congegno negoziale non comporta violazione neppure del divieto di usufrutto successivo ex art. 698 cod.civ..

Nell'esempio in esame si ipotizza che, all'atto della costituzione, esista già il precedente usufrutto e che il costituente sia il nudo proprietario.Si avrebbe invece usufrutto successivo quando nello stesso atto e contemporaneamente, il proprietario pieno attribuisse l'usufrutto a più persone, affinchè ne godessero l'una dopo l'altra, secondo un ordine successivo.

Note

nota1

A favore di questa teoria si vedano, tra gli altri, Biondi, Le donazioni, in Tratt.dir.civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1961, p.370; Venezian, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, in Tratt.dir.civ.it., a cura di Fiore, Napoli-Torino, 1936, p.533; Guarino, Osservazioni minime sulla riserva di usufrutto a favore di un terzo, in Dir. giur., 1957, p.503.
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nota2

Cfr. Esu, Riserva di usufrutto e alienazione di nuda proprietà, in Riv. dir. civ., 1974, pp.342 e ss.; Balbi, La donazione, in Tratt.dir.civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1964; Torrente, La donazione, in Tratt.dir.civ. e comm., a cura di Cicu-Messineo, Milano, 1956; Palermo, L'usufrutto, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.117.
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Bibliografia

  • BALBI, La donazione, Milano, Tratt. dir. civ. dir. da Grosso-Santoro Passarelli, vol. IX, 1964
  • BIONDI, Le donazioni, Torino, Tratt. dir. civ. diretto da Vassalli, vol. XV, 1961
  • ESU, Riserva di usufrutto e alienazione di nuda proprietà, Riv. dir. civ, p. I, 1974
  • GUARINO, Osservazioni minime sulla riserva di usufrutto a favore di un terzo, Dir.giur., 1957
  • PALERMO, L'usufrutto, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, 1982
  • TORRENTE, La donazione, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, 2006
  • VENEZIAN, Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, Napoli - Torino, Tratt.dir.civ.it.a cura di Fiore, 1936

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