Cass. civile, sez. II del 1976 numero 604 (24/02/1976)


I requisiti, ai quali il codice civile vigente e quello abrogato subordinano l'accrescimento sia fra coeredi che fra collegatari, costituiscono presupposti legali necessari, in mancanza dei quali il diritto all'accrescimento non sorge anche nel caso in cui il testatore lo abbia espressamente disposto. In mancanza dei detti requisiti, ricorrono altri istituti giuridici e divengono operanti i divieti ed i limiti imposti o le specifiche regole dettate per tali istituti. In particolare, nel caso di chiamata di più collegatari nello stesso usufrutto ma in parti diseguali, la espressa disposizione del testatore, secondo cui l'accrescimento opera nel caso in cui uno dei legatari venga a mancare dopo l' acquisto del godimento, integra gli estremi dell'usufrutto successivo esplicitamente vietato sia dall'art. 901 cod. civ. abrog, sia dall'art. 698 cod. civ. vig.

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