Codice Civile art. 1015


ABUSI DELL'USUFRUTTUARIO
1. L' usufrutto può anche cessare per l' abuso che faccia l' usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni.
2. L' autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l' usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l' obbligo di pagare annualmente all' usufruttuario, durante l' usufrutto, una somma determinata.
3. I creditori dell' usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l' avvenire.

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