Cass. civile, sez. II del 1986 numero 6196 (22/10/1986)


La verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 cod. proc. civ., consentita al venditore e al compratore dall'art.. 1513 cod. civ., in caso di divergenza sulla qualità e condizione della cosa, non richiede il requisito dell'urgenza, necessario per l'accertamento tecnico preventivo, sia perché il rinvio operato alla norma del codice di rito si riferisce alle sole modalità prescritte per il procedimento sommario, sia perché la prova rigorosa dell'identità della cosa che, a norma del secondo comma dell'art. 1513 cod. civ. deriva dal mancato esercizio di detta facoltà, sarebbe ingiustificata in rapporto a una omessa verifica esperibile soltanto in circostanze di urgenza.

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