Vendita di un box da parte del costruttore: requisito della pertinenzialità e aliquota IVA in misura agevolata. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 446 dell’11 gennaio 2018)

La agevolazioni in tema di Iva, contemplate dalla legge n. 122/1989, sono strettamente connesse ai caratteri di pertinenza dei parcheggi residenziali in quanto il legislatori statale ha inteso perseguire una finalità urbanistica di interesse generale volta a preservare un'area da destinare a parcheggio per ogni immobile residenziale, secondo le specifiche norme introdotte dal relativo art. 9. La normativa speciale ha carattere speciale nel senso che essa è applicabile nel solo caso in cui ricorra il requisito della pertinenzialità dei parcheggi.

Commento

(di Daniele Minussi)
In difetto del requisito della "pertinenzialità" (fiscalmente inteso) del box oggetto di alienazione a privato da parte di impresa costruttrice non è legittima l'applicazione dell'aliquota del 10%, dovendo farsi ricorso a quella, ordinaria, del 20% computata sul l'imponibile (vale a dire il prezzo della vendita).

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