Vendita a corpo. Rilevanza della corretta identificazione del bene. (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 27834 del 22 settembre 2022)

Nel caso di vendita di un immobile a corpo, anziché a misura, l'irrilevanza dell'estensione del fondo vale soltanto in relazione alla determinazione del prezzo, secondo il diverso regime di cui agli artt. 1537 e 1538 cod. civ., ma non alla identificazione del bene effettivamente venduto. Ne consegue in tal caso che, qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Vendere un fondo "a corpo e non a isura" significa semplicemente sancire l'irrilevanza (sia pure entro certi limiti) dell'indicazione della superficie dell'immobile rispetto alla determinazione del prezzo, ma non certo incidere sulla corretta identificazione dello stesso.

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