Tassazione del contratto di finanziamento per corrispondenza: sconta l’imposta di registro in misura fissa. (Cass. Civ., Sez. VI-T sent. n. 19799 del 26 luglio 2018)

In tema di imposta di registro, il contratto stipulato per corrispondenza si distingue dal contratto stipulato per scrittura privata non autenticata per il fatto che nel secondo caso vi è un solo documento nel quale risultano formalizzate le volontà di tutti i contraenti e le loro sottoscrizioni, mentre, se si tratta di corrispondenza, in ogni documento è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente, con la conseguenza che per aversi il c.d. scambio di corrispondenza commerciale, soggetto a registrazione e, quindi, al pagamento dell'imposta proporzionale di registro solo in caso d'uso e non in termine fisso, non è necessario che il rapporto epistolare si attui esclusivamente mediante lettere spedite e ricevute, perché a tale modalità va equiparata quoad effectum anche lo scambio delle dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che la tassazione del contratto di finanziamento (come peraltro anche quella afferente ad altre tipologie negoziali) concluso per corrispondenza sia individuabile nella mera imposta di registro in misura fissa non rappresenta invero una novità. Caso mai è la conclusione cui sono pervenuti i Giudici in merito alla equiparazione a detta modalità perfezionativa del semplice scambio documentale effettuato "a mano" tra le parti. Per tale via è sufficiente che le due dichiarazioni unilaterali "si incrocino": due pezzi di carta ciascuno con la sottoscrizione per ricevuta apposta dall'altra parte?

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