Risoluzione del contratto per inadempimento. Valutazione comparativa della condotta di ciascuna delle parti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14030 del 26 maggio 2025)
In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.