Risoluzione del contratto per inadempimento. Valutazione comparativa della condotta di ciascuna delle parti. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14030 del 26 maggio 2025)

In tema di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di comportamenti inadempienti concorrenti tenuti dalle parti di un contratto (cfr., al riguardo, Cass. civile, sez. III 2020 n. 3273), non conta (solo) la tempistica, ma anche e soprattutto la gravità delle condotte poste in essere. Il criterio deve essere quello della proporzionalità, dovendosi paragonare le condotte per la loro gravità e per la loro incidenza sul sinallagma contrattuale e sulla realizzazione del programma negoziale perseguito dai contraenti. In questo quadro, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ. deve essere conforme al principio di buona fede e proporzionata all'inadempimento altrui, non potendo essere arbitraria o pretestuosa.

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