Rinuncia all’usufrutto: non è donazione diretta, come tale sottoposta ai requisiti di forma di cui all'art.782 cod.civ.. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 482 del 10 gennaio 2013)
La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà ne costituisce effetto ex lege, non può essere considerata come una donazione, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 c.c..