Rinunzia abdicativa



Il concetto di rinuncia in senso proprio o abdicativa evoca quello di un atto avente pura natura dismissiva, in conseguenza del quale il soggetto rinunziante non si pone in rapporto con alcuno. La struttura è quella dell'atto negoziale unilaterale non recettizio (Cass. Civ. Sez. II, 1882/95 ) al quale risulta estraneo ogni funzione di alienazione nota1.

Con la rinunzia abdicativa un soggetto abbandona il proprio diritto puramente e semplicemente, determinandone l'estinzione. Particolare attenzione deve essere riservata all'analisi dell'elemento causale della rinunzia che, come per l'elemento formale, sarà assoggettato a separata disamina.

Merita ulteriore considerazione il tema dell'oggetto della rinunzia. Si pensi al problema della ammissibilità di una rinunzia avente ad oggetto soltanto parte del diritto (è ammissibile che Tizio rinunzi all'eredità lasciatagli da Caio soltanto in parte?) ovvero ad un diritto non ancora sorto (rinunzia ad un diritto futuro ).

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.202.
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