Il concetto di rinuncia in senso proprio o abdicativa evoca quello di
un atto avente pura natura dismissiva, in conseguenza del quale il soggetto rinunziante non si pone in rapporto con alcuno. La struttura è quella
dell'atto negoziale unilaterale non recettizio (Cass. Civ. Sez. II,
1882/95 )
al quale risulta estraneo ogni funzione di alienazione nota1. Tanto è vero che l'eventuale inadempimento rispetto all'obbligo che fosse stato assunto non sarebbe azionabile ex art.
2932 cod. civ. (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 36224/2023).
Con la rinunzia abdicativa un soggetto abbandona il proprio diritto puramente e semplicemente, determinandone l'estinzione. Particolare attenzione deve essere riservata all'analisi
dell'elemento causale della rinunzia che, come per
l'elemento formale, sarà assoggettato a separata disamina.
Merita ulteriore considerazione il tema
dell'oggetto della rinunzia. Si pensi al problema della ammissibilità di una rinunzia avente ad oggetto soltanto parte del diritto (è ammissibile che Tizio rinunzi all'eredità lasciatagli da Caio soltanto in parte?) ovvero ad un diritto non ancora sorto (rinunzia ad un
diritto futuro ).
Note
nota1
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.202.
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