Responsabilità precontrattuale: rilevanza e limiti di ammissibilità della prova testimoniale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15873 del 13 giugno 2019)

Nell'ambito della responsabilità precontrattuale, la prova testimoniale volta a dimostrare il contenuto delle informazioni fornite alla controparte risulta certamente rilevante allo scopo di apprezzare la misura e la ragionevolezza dell'altrui affidamento. Ove le parti siano addivenute ad una "puntuazione" dell'eventuale contratto, tale prova, afferendo a circostanze esterne al contenuto del documento, non può tuttavia essere volta a dimostrare patti aggiunti o contrari ad esso (nei termini di cui all'art. 2722 c.c.), bensì occorre che sia intesa a fornire elementi circostanziali atti a connotare il contesto "precontrattuale" in cui la puntuazione è avvenuta, per consentire di valutare se ed in quale misura l'affidamento sulla conclusione dell'affare fosse ragionevole e se l'interruzione delle trattative sia stata o meno ingiustificata. L’interruzione delle trattative è idonea a giustificare l’affermazione della responsabilità precontrattuale quando risulti ingiustificata, ossia tale da violare, senza un apprezzabile motivo, il ragionevole affidamento sulla positiva conclusione, ingenerato da una condotta contraria a correttezza e buona fede; deve escludersi che ricorra un siffatto affidamento allorché la parte sia stata informata circa le condizioni cui è subordinato l’altrui interesse a concludere un affare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Possibile il ricorso alla prova testimoniale al fine di valutare la sussistenza di responsabilità per la mancata conclusione dell'accordo contrattuale progettato dalle parti. Quando tuttavia fosse stata raggiunta una puntuazione non sarebbe possibile, per il tramite di tale strumento, pervenire ad un aggiramento delle regole generali, tra le quali l'art. 2722 cod. civ., norma che ne vieta il ricorso affinché si intenda dar conto di patti aggiunti o contrari rispetto a quelli contenuti nel documento costituente la puntuazione.

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