Minuta o puntuazione



Può darsi che le parti non abbiano raggiunto ancora il pieno accordo su tutti gli elementi del contratto, ma che comunque abbiano provveduto a redigere note relative ai punti trattati. E' chiaro che non ci si trova di fronte ad un atto connotato dall'impegnatività propria del contratto preliminare, dovendo le trattative considerarsi ancora in corso (Cass. Civ. Sez. II, 10649/94 ) nota1. Si parla in questi casi di minute o di puntuazioni nota2 : si pensi alle parti che abbiano redatto bozze contenenti alcuni punti in relazione ai quali il consenso è stato trovato. In ogni caso occorre che vi sia un documento sottoscritto dalle parti, sia che si tratti della predisposizione di specifiche clausole (c.d. puntuazione parziale o di clausole), sia che venga in esame un più compiuto accordo preparatorio (c.d. puntuazione completa) senza che si dia, tuttavia, il caso di un contratto perfezionato (Cass. Civ. Sez. III, 10276/02 ; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II, 2561/09 che nega il perfezionamento del contratto definitivo quand'anche il consenso sia intervenuto su tutti gli elementi essenziali).In particolare non può considerarsi concluso un contratto potendosi fare ricorso alle norme in tema di responsabilità precontrattuale nota3) quando le parti, avendo formato una semplice minuta, si siano riservate di definire alcuni elementi accessori o integrativi, in mancanza dei quali l'esecuzione non sarebbe attuabile e sui quali le parti intendano ancora trattare, con ciò mostrando di non aver pienamente raggiunto il consenso nota4. Solo quando sia certo il perfezionamento dell'accordo, il contratto, così concluso, potrà essere integrato, ai sensi dell'art. 1374 cod.civ. , mediante la legge, gli usi o l'equità (Cass. Civ. Sez. II, 7871/90). Questa impostazione è stata oggetto di una rivisitazione che, pur se condotta sotto il profilo dell'onere probatorio, non può non avere una notevole incidenza pratica. E' stato infatti deciso che, a differenza della "puntuazione di clausole", la c.d. "puntuazione completa" determina una presunzione semplice di conclusione di un accordo. Insomma: spetterà in tal caso a chi nega il perfezionamento di un vincolo dar conto, in tal caso, della prova contraria (Cass. Civ. Sez. III, 2204/2020). Il concetto è stato ribadito da Cass. Civ. Sez. II, ord. 14111/2023.

Va comunque osservato come non sia essenziale, tanto ai fini dell'accertamento della esistenza di una minuta di puntuazione, quanto addirittura dell'intervenuto perfezionamento di un vero e proprio contratto preliminare, l'adozione, sempre e comunque, della forma scritta. L'indispensabilità di essa infatti dipende dalla natura del contratto definitivo: trattandosi ad esempio di una locazione infranovennale, ancorchè di bene immobile, il requisito formale dello scritto non risulterebbe essenziale. Ciò premesso, cosa riferire dell'ipotesi in cui fosse stato raggiunto verbalmente un accordo tra le parti essendo stato pattuito ogni elemento ad eccezione del termine entro il quale dar corso al contratto definitivo? Al riguardo è stato deciso che l'assenza del termine ex art. 1183 cod. civ., non esclude di per sè la natura di contratto preliminare della pattuizione in discorso (Cass. Civ., Sez. III, 11371/10).

Diversamente accade nel contratto preparatorio che rileva al fine di distinguere i punti dell'accordo che siano già definiti (dovendosi giustificare la rimessione in discussione di essi in base a mutamenti radicali dei presupposti di fatto), dai punti non ancora determinati, la cui regolamentazione è rinviata ad un successivo ulteriore contratto (Cass. Civ. Sez. II, 1944/81 ).

Note

nota1

Il punto è pacifico: cfr. Eroli, Considerazioni sulla formazione progressiva del contratto, in Riv.dir.comm., 1997, vol. I, pp. 67 e ss.; Gazzoni, Contratto preliminare, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, t.2, p. 602. Quest'ultimo precisa che gli accordi precontrattuali non hanno valore vincolante sul piano degli effetti perseguiti per la mancanza di consenso su tutti gli elementi del contratto. Soltanto il contratto preliminare presuppone raggiunto l'accordo su tutti gli elementi sufficienti a determinare la peculiare efficacia obbligatoria del medesimo. In ogni caso potrebbe prospettarsi, nell'ipotesi susseguente del mancato perfezionamento del contratto, una responsabilità precontrattuale (art. 1337 cod. civ.) a carico di quella parte che fosse receduta ingiustificatamente dalle trattative. Non sarebbe comunque permesso il ricorso a prove testimoniali per dar conto di patti aggiunti o contrari (art. 2722 cod. civ.) rispetto a tali documenti (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 15873/2019). top1

nota2

Emiliozzi, Il confine tra la c.d. puntuazione e il contratto preliminare. Minute o puntuazioni e contratto preliminare, in Il Corriere giuridico, n. 1,1996, p. 82, definisce la minuta o puntuazione come un "documento provvisorio il cui contenuto le parti si impegnano a trasferire nel futuro contratto".
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nota3

Sul rapporto tra minuta e responsabilità precontrattuale cfr. Ravazzoni, La formazione del contratto: le fasi del procedimento, Milano, 1973, p. 77; Morano, Le lettere d'intenti, in Riv.not., vol. I, 1993, p. 849. In giurisprudenza v. Cass. civ. Sez. III, 5691/95 ; Tribunale di Monza, 22 agosto 2007 . Cfr. anche Tribunale di Monza - (Sez. distaccata di Desio) 31 gennaio 2004 : neppure l'intervenuta formazione del consenso relativamente agli elementi essenziali del contratto potrebbe valere a far considerare quest'ultimo come perfezionato, quando comunque fosse chiaro che le parti intendessero subordinarne la conclusione ad una specifica condizione.
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nota4

Così Ferri, In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale "per relationem", in Riv.dir.comm., 1964, vol. II, p. 192 e Ricciuto, La formazione progressiva del contratto, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p. 167. Analogamente la giurisprudenza: Cass. Civ. Sez. II, 1691/82 ; Cass. Civ. Sez. II, 2500/83 .
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Bibliografia

  • EROLI, Considerazioni sulla formazione progressiva del contratto, Riv.dir.comm., I, 1997
  • GAZZONI, Il contratto preliminare, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Bessone, t.2, 1998

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