Qualificazione del contratto. Rilevanza dell'operazione ermeneutica in relazione all'individuazione del c.d. "tasso soglia" in tema di contratti di finanziamento. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 23866 del 5 settembre 2024)

Nella qualificazione giuridica del contratto, in caso di dubbio circa la riconducibilità di un contenuto contrattuale ad una delle categorie identificate con decreto ministeriale cui si riferisce la rilevazione dei tassi soglia di riferimento, il giudice è tenuto ad individuare i profili di omogeneità tra le categorie ministeriali e il rapporto in causa, da valutare alla luce dei parametri di cui all’art. 2, comma 2, della l. n. 108 del 1996, con particolare rilievo alla natura del prestito, al riferimento ai rischi assunti dai creditori, alla corresponsione annuale di interessi convenzionali, al pagamento della quota capitale per intero, nonché alla dazione di garanzie personali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, nel qualificare un contratto di prestito di denaro concluso tra persone fisiche, aveva erroneamente interpretato le categorie ministeriali e le Istruzioni della Banca d’Italia, così facendo rientrare la scrittura privata nella categoria “altri finanziamenti a breve, medio/lungo termine”, benché la stessa, sostenuta da garanzie personali, fosse stata sottoscritta da un soggetto diverso dalle banche e dagli intermediari non bancari).

Commento

(di Daniele Minussi)
Dalla interpretazione del contratto si distingue la qualificazione. Quest'ultima sarebbe funzionale al reperimento della normativa alla quale assoggettare la fattispecie negoziale così individuata (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 5893/96 secondo la quale l'operazione di qualificazione, a differenza rispetto all'attività di mera interpretazione, riservata al giudice di merito, sarebbe sindacabile in via di legittimità). Ciò premesso, alla qualificazione è stata ricondotta dalla S.C. l'attività di individuazione della tipologia contrattuale dell'accordo di prestito di denaro che le parti avevano perfezionato tra loro. Contratto tra privati che non vedeva coinvolto nella veste di mutuante un istituto bancario, pertanto estraneo alla disciplina applicata dal giudice di merito.

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