Interpretazione del negozio giuridico



Interpretare vuol dire porre un fatto, una manifestazione, sotto osservazione allo scopo di intenderne il senso.

Nell'ambito dei fenomeni che possiedono una rilevanza giuridica, l'interpretazione non può che consistere nell'operazione volta ad attribuire un significato alle condotte umane, per lo più corrispondenti a fatti di linguaggio, con le quali gli uomini comunicano tra loro . Ordinariamente si tratta di manifestazioni che possiedono una valenza negoziale, onde l'attività dell'interprete si dirige ad esplorarne il contenuto alla stregua della volontà della parte o dell'intento comune dei contraenti.

Una volta compreso il significato del volere e delle ulteriori dichiarazioni (di scienza, di partecipazione, etc.) sarà infatti possibile annettere ad esse conseguenze giuridiche di varia specie, corrispondenti ora al volere dei soggetti implicati nel fenomeno negoziale, ora dalla legge.

Di solito non si pongono speciali difficoltà nella comprensione della manifestazione del soggetto che pone in essere una determinata dichiarazione. Può tuttavia accadere che le formule usate dalle parti per concludere un atto che possiede una rilevanza per il diritto, siano esse formule verbali ovvero scritte, vengano intese da uno dei contraenti in un senso, dall'altro con un significato divergente. Ecco che allora diviene rilevante la ricerca e la precisazione del contenuto di una dichiarazione, al fine di attribuirvi un senso ed una portata univoci.

E' chiaro che, da questo punto di vista, una cosa è valutare una dichiarazione unilaterale, dovendosi prendere in considerazione unicamente l'intenzione di colui che l'ha manifestata (si pensi al testamento, per il quale vigono speciali regole di interpretazione), un'altra è interpretare la volontà di almeno due parti, dovendosi verificare da un lato quanto di essa possa dirsi comune, dall'altro se quanto manifestato da una delle parti è idoneo a creare un affidamento nell'altra.

Secondo l'opinione prevalente nota1 può concettualmente distinguersi, nell'ambito dell'operazione ermeneutica, una prima fase attinente all'individuazione del contenuto della dichiarazione (interpretazione in senso stretto) ed una seconda fase, attinente alla qualificazione giuridica di quest'ultima. La qualificazione sarebbe funzionale al reperimento della normativa alla quale assoggettare la fattispecie negoziale così individuata (Cass. Civ. Sez. II, 5893/96 ).Si reputa ad esempio che il nomen juris attribuito dalle parti al contratto non solo non vincola il giudice, ma addirittura costituisce un elemento importante per ricostruire, dunque interpretare, la volontá dei contraenti nota2 . Tuttavia non pare così sicuro che la qualificazione debba necessariamente seguire l'interpretazione: occorre notare che l'art. 1369 cod.civ., dettato tra le regole interpretative del contratto, fa riferimento alla natura ed all'oggetto del contratto. Si potrebbe pertanto dedurre che il contratto debba essere innanzitutto qualificato e soltanto in seguito interpretatonota3 .

Il legislatore ha introdotto, relativamente al contratto, alcune regole di interpretazione (articoli 1362 , 1363 , 1364 , 1365 , 1366 , 1367 , 1368 , 1369 , 1370 , 1371 cod.civ.) che formano un complesso sistematico.

Ci si domandava un tempo se queste norme fossero semplici regole di buon senso o avessero una effettiva valenza giuridica. Il dubbio, postosi nel tempo immediatamente successivo all'emanazione del codice civile vigente, risulta del tutto superato: è infatti pacifico che si tratti di norme giuridiche eguali alle altre, le quali vincolano il giudice chiamato all'operazione di ermeneutica negoziale nota4. Ne segue che l'eventuale inosservanza di esse costituisce violazione di legge, come tale censurabile in Cassazionenota5 .

Per lo più si reputa che vi sia una gerarchia tra i criteri di cui agli artt. 1362 , 1363 , 1364 , 1365 , 1366 , 1367 , 1368 , 1369 , 1370 , 1371 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 4815/98 ).

Dovrebbe prima di tutto essere ricercata la comune intenzione delle parti (interpretazione soggettiva). Qualora l'indagine si palesasse infruttuosa, occorrerebbe interpretare il negozio secondo buona fede e correttezza (interpretazione di buona fede: art. 1366 cod.civ.). Infine, soltanto se neppure questo criterio si rivelasse utile allo scopo di illuminare l'intento, si farebbe luogo all'interpretazione delle singole clausole o dell'intero negozio, in modo da attribuirgli il senso piú congruo, ovvero in modo tale da consentire che le clausole possano essere conservate, anziché esser prive di qualsiasi effetto (interpretazione oggettiva).Occorre tuttavia rilevare che in realtà non v'è alcuna norma che codifichi questo criterio di gerarchia. Tutti i criteri sono pertanto disponibili da parte dell'interprete.

Si può soltanto prospettare come subordinata la regola posta dall'art. 1371 cod.civ. (interpretazione nel senso meno gravoso per l'obbligato) (Cass. Civ., 74/95 ), poichè legislatore stesso la indica come ultima risorsa alla quale gradualmente fare riferimento quando non siano state sufficienti le altre (Cass. Civ. Sez. II, 5893/96 ).
Anche sulla rigida classificazione in termini di norme attinenti l'interpretazione soggettiva e quella oggettiva si possono sollevare dubbi: é soggettiva l'interpretazione che fa riferimento al comportamento complessivo delle parti anche dopo la conclusione del contratto (II comma art. 1362 cod.civ. )? Non ha piuttosto natura oggettiva, valendo ad attribuire alla manifestazione di volontà un significato conforme a quello che può apparire esteriormente ed oggettivamente anche a detrimento dell'eventuale diversa volontà interna delle parti?

E' soggettiva l'interpretazione che conferisce ad una clausola un significato in funzione di un'altra? Non possiede forse una valenza oggettiva, dal momento che gli elementi oggettivi afferenti alle altre clausole reagiscono sulla interpretazione di quella rimasta dubbia?

A questi interrogativi si tenterà di dare una risposta nel corso della disamina delle varie regole di interpretazione che la legge ha posto a disposizione dell'interprete.

Note

nota1

In tal senso Cariota-Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962; Piraino-Leto, Qualificazione e interpretazione del contratto, in Monitore dei Tribunali, 1972, p. 1097 e ss.; Betti, Teoria generale dell'interpretazione, Milano, 1955, p. 137. In particolare Grassetti, Interpretazione dei negozi "inter vivos"(dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. VIII, 1962, p. 904, evidenzia che occorre interpretare l'atto di autonomia, indagare quale sia stato l'intento che le parti hanno inteso perseguire e successivamente inquadrare e valutare giuridicamente tale atto, determinandone gli effetti giuridici.
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nota2

Schlesinger, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, in Temi, 1963, p. 1139; Messineo, Il contratto in genere , vol. I, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1968, p. 170. In giurisprudenza si vedano Cass. Civ. Sez. III, 283/74 ; Cass.Civ. Sez. II, 4346/84 .
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nota3

In tal senso Perlingieri, in Dir.giur., 1975, p. 826. Spapperi, L'interpretazione del contratto, in I contratti in generale, a cura di Cendon, vol. V, Torino, 2000, parla di "stretta correlazione" tra qualificazione e interpretazione.
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nota4

Casella , Il contratto e l'interpretazione, Milano, 1961, p. 61; Sacco, Il contratto, in Trattato Vassalli, vol. VI, Torino, 1975, p. 758.
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nota5

Circa l'ampiezza del sindacato di legittimità v. Cass. Civ. Sez. Lavoro, 726/83; Cass. Civ., Sez. III, 6458/83; Cass. Civ. Sez. III, 1356/88 top5

Bibliografia

  • ALPA, L’interpretazione del contratto, Milano, 1983
  • BETTI, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1949
  • BETTI, Teoria generale dell'interpretazione, Milano, 1955
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  • CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
  • CARRESI, Dell’interpretazione del contratto: artt.1362-1371, Roma - Bologna, 1992
  • CASELLA, Il contratto e l'interpretazione, Milano, 1961
  • CIAN, Forma solenne e interpretazione del negozio, Padova, 1969
  • GRASSETTI, Interpretazione dei negozi giuridici "inter vivos", Torino, N.sso Dig. it., VIII, 1962
  • GRASSETTI, L’interpretazione del negozio giuridico con particolare riguardo ai contratti, Padova, 1983
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Trattato Cicu e Messineo, 1968
  • MOSCO, Principi sulla interpretazione dei negozi giuridici, Napoli, 1952
  • OPPO, Profili dell’interpretazione oggettiva del negozio giuridico, Bologna, 1943
  • PERLINGIERI, Dir.giur., 1975
  • PIRAINO LETO, Qualificazione e interpretazione del contratto, Monitore dei Tribunali, 1972
  • RIZZO, Interpretazione dei contratti e relatività delle sue regole, Napoli, 1985
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.civ.dir. da Vassalli, VI, 1975
  • SCALFI, La qualificazione dei contratti nell’interpretazione, Varese, 1962
  • SCHLESINGER, Interpretazione del contratto e principio dispositivo, Temi, 1963
  • SCOGNAMIGLIO, Interpretazione del contratto ed interessi dei contraenti, Padova, 1992
  • SPAPPERI, L'interpretazione del contratto, Torino, I contratti in generale, Cendon, V, 2000
  • ZICCARDI, Le norme interpretative speciali, Milano, 1972

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