Prezzo/valore e atto costitutivo di rendita vitalizia verso il corrispettivo del trasferimento di bene immobile. (CTR Milano Sez. Staccata di Brescia, Sez. LXVII, sent. n. 99 del 16 gennaio 2017)

Nel caso di una rendita vitalizia costituita a fronte della cessione di immobili, è il valore della prima a formare la base imponibile ai fini dell'imposta di registro, non applicandosi la regola del prezzo-valore che, in quanto tale, resta circoscritta alla sola ipotesi di cessioni immobiliari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto la l. 266/2005 ha introdotto al comma 497 dell'art.1 disposizione in base alla quale, "in deroga alla disciplina di cui all’articolo 43 del testo unico delle disposi- zioni concernenti l’imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986 n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipoteca- rie e catastali è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 52 commi 4 e 5 del citato testo unico di cui al DPR n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto." La norma fa menzione di un termine neutro, vale a dire "cessione" per significare un trasferimento immobiliare indeterminato sotto il profilo causale, tanto è vero che la regola de qua viene ritenuta applicabile non soltanto alla compravendita, bensì anche alla permuta, ai conguagli che scaturiscono da una divisione. Non si vede perché essa non debba venir applicata anche alla costituzione di rendita vitalizia mercè "cessione" di immobili, una volta che suscitano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla normativa in considerazione.

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