Preliminare di vendita, consegna dell'immobile, recesso dell'acquirente. Spetta al promittente un'indennità per l'occupazione del bene? (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 28218 del 14 ottobre 2021)

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, l'occupazione di quest'ultimo, inizialmente legittima in presenza del consenso scritto da parte del promittente venditore, diventa priva di titolo nel momento in cui il promissario acquirente propone domanda giudiziale di recesso dal contratto per l'inadempimento del promittente venditore, sicché da tale data va riconosciuta l'indennità di occupazione dell'immobile, laddove, nella diversa ipotesi del recesso per inadempimento del promissario acquirente cui il bene sia stato consegnato alla conclusione del contratto preliminare, la data iniziale del computo dell'indennità di occupazione va individuata in quella di consegna dell'immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Veniva in considerazione il caso del promissario acquirente immesso nella detenzione dell'immobile promesso in vendita in forza del contratto preliminare. Una volta eliminato il vincolo contrattuale in esito al recesso legittimamente esercitato dal predetto promissario quale conseguenza della condotta inadempiente del promittente, si pone tuttavia il tema dell'assenza di giustificazione del mantenimento della citata situazione di detenzione. Per tale motivo, a far tempo dall'esercizio del recesso, risulta dovuta un'indennità di occupazione dell'immobile, ormai nella disponibilità del promissario sine causa.

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