Pregiudizio derivante dalla mancata consegna del bene immobile promesso in vendita e successivamente trasferito con pronunzia ex art. 2932 cod.civ.: la computazione del danno decorre dalla data originariamente prevista nel preliminare inadempiuto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7940 del 28 marzo 2017)

I danni derivati al compratore di un immobile per l'inadempimento del venditore all'obbligo di consegnarglielo, dopo l'ottenimento del trasferimento coattivo della proprietà di esso (art. 2932 c.c.), decorrono dalla data stabilita per la stipula del definitivo, sostituito inter partes, con identico contenuto, dalla sentenza costitutiva, e non dalla data di questa, né dalla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concluderlo (art. 2652, n. 2 c.c.), determinante per gli effetti della sentenza rispetto ai terzi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non vengono in esame né il tempo della emanazione della pronunzia né quello della trascrizione della stessa: il momento a far tempo dal quale devono essere computate le conseguenze economiche del danno scaturente dalla mancata consegna dell'immobile promesso in vendita è quello del tempo previsto nel contratto preliminare le cui obbligazioni sono rimaste inadempiute. Questo l'esito interpretativo raggiunto dalla S.C. e sul quale non si può che concordare. Diversamente opinando, il promittente alienante inadempiente si avvantaggerebbe rispetto a quanto previsto dall'originario programma contrattuale, nelle misura in cui dovesse essere condannato a risarcire il danno non già conseguente alla mancata consegna nel tempo che aveva stabilito insieme all'altra parte, ma a partire da un momento differito considerevolmente nel tempo, vale a dire al tempo dell'emissione della pronunzia costitutiva o, addirittura, da quello della esecuzione della formalità pubblicitaria ad essa relativa.

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