Pregiudizio derivante dalla mancata consegna del bene immobile promesso in vendita e successivamente trasferito con pronunzia ex art. 2932 cod.civ.: la computazione del danno decorre dalla data originariamente prevista nel preliminare inadempiuto. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7940 del 28 marzo 2017)
I danni derivati al compratore di un immobile per l'inadempimento del venditore all'obbligo di consegnarglielo, dopo l'ottenimento del trasferimento coattivo della proprietà di esso (art. 2932 c.c.), decorrono dalla data stabilita per la stipula del definitivo, sostituito inter partes, con identico contenuto, dalla sentenza costitutiva, e non dalla data di questa, né dalla trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concluderlo (art. 2652, n. 2 c.c.), determinante per gli effetti della sentenza rispetto ai terzi.