Non sono tassabili i versamenti in denaro che gli associati di un ente effettuano per perseguire lo scopo dell'associazione. (Cass. Civ., Sez. Trib., n. 22263 del 26 ottobre 2011)
I versamenti in denaro effettuati dagli associati per consentire all’ente di perseguire i propri scopi, o di ripianare perdite sociali, non possono essere considerati, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui agli artt. 51 e ss. del D.P.R. n. 917/86 – né ricavi (art. 55), né plusvalenze patrimoniali (art. 54), né sopravvenienze attive (art. 55). Ed invero, tali versamenti, se integrano prestiti con obbligo di restituzione, non comportano un profitto per l'associazione, ma si risolvono in un aumento di liquidità, e se siano effettuati a fondo perduto – come nel caso concreto – benché aumentino il patrimoniale sociale, non sono, tuttavia, computabili fra le sopravvenienze attive, stante l’espressa previsione dell’art. 55, comma IV, del D.P.R. n. 917/86.