Non è configurabile una negligenze dell’avvocato nè responsabilità professionale dello stesso nella condotta de legale che non deposita la nota di trascrizione della domanda giudiziale proposta. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1605 del 3 febbraio 2012)

Tra gli obblighi di fornire i mezzi per ottenere il risultato voluto dai clienti di un avvocato non rientra come inderogabile quello di depositare materialmente la nota di trascrizione di una domanda giudiziale, specie se sia lo stesso cliente ad esonerare il professionista dal farlo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che l'avvocato non sia personalmente tenuto ad effettuare la formalità della trascrizione della domanda giudiziale è certo, ma che sia preciso obbligo dello stesso predisporla e curarne l'esito apparirebbe altrettanto sicuro. Nel caso di specie la responsabilità del legale è stata tuttavia esclusa in conseguenza dell'avere la parte espressamente esonerato il professionista dal perfezionamento della formalità della trascrizione.

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